Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/12/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/12/2019


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Con la risoluzione 108/2019 l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle ritenute operate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.


La norma, al comma 1 pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Stante l'obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un "elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato", si ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

In proposito, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

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