RITENUTE E IVA SOSPESE FINOA AL 16 MARZO 2021

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/11/2020


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Decreto Ristori  bis, l'articolo 7 prevede una sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.


1. Per i soggetti che:

  • esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • per quelli che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  o massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
  • nonche' per  i soggetti che operano nei settori economici individuati  nell'Allegato 2  al   presente   decreto-legge,  
  • ovvero   esercitano   l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,

sono sospesi i  termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1.  a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le regioni e i comuni;
  2.  b) ai versamenti relativi all'IVA..

 

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.


  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021. 

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