RITENUTE E IVA SOSPESE FINOA AL 16 MARZO 2021
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/11/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/11/2020
Decreto Ristori bis, l'articolo 7 prevede una sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.
1. Per i soggetti che:
- esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- per quelli che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
- nonche' per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge,
- ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- b) ai versamenti relativi all'IVA..
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
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