Rivalutazione-bis di partecipazioni imposta compensabile non da sempre
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/05/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/05/2015
Classificazione:
La facoltà di scalare dalla nuova sostitutiva quella pagata in precedenza è esercitabile solo per le operazioni fatte dopo l’intervento normativo che l’ha introdotta
Con la sentenza 24057/2014, il Giudice di legittimità avalla l’orientamento interpretativo manifestato dall’Amministrazione finanziaria in merito a un particolare aspetto relativo al regime di “rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” di cui all’articolo 5 della legge n. 448/2001.
Come noto, la citata disposizione ha introdotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate, ottenendo così un risparmio d’imposta sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di tale asset.
Come noto, la citata disposizione ha introdotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate, ottenendo così un risparmio d’imposta sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di tale asset.
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