Rivalutazione-bis di partecipazioni imposta compensabile non da sempre

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/05/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/05/2015


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La facoltà di scalare dalla nuova sostitutiva quella pagata in precedenza è esercitabile solo per le operazioni fatte dopo l’intervento normativo che l’ha introdotta

Con la sentenza 24057/2014, il Giudice di legittimità avalla l’orientamento interpretativo manifestato dall’Amministrazione finanziaria in merito a un particolare aspetto relativo al regime di “rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” di cui all’articolo 5 della legge n. 448/2001.
Come noto, la citata disposizione ha introdotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate, ottenendo così un risparmio d’imposta sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di tale asset.
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