RIVALUTAZIONE Con l’affrancamento il saldo attivo evita la nuova imposizione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/03/2017

Autore: Albano Giacomo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/03/2017


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Sentenza 6929/2017 della Corte di cassazione depositata ieri, che ha respinto sul punto il ricorso presentato dalle Entrate per la riforma della pronuncia di secondo grado.

Il saldo attivo di rivalutazione affrancato mediante assoggettamento a imposta sostitutiva è una posta liberamente utilizzabile e non assoggettabile a ulteriore imposizione ai fini delle imposta dirette in capo alla società qualora impiegata per rimborsare ai soci recedenti il valore della rispettiva partecipazione. Nella fattispecie oggetto della sentenza, la società aveva utilizzato il saldo attivo per rimborsare il valore della partecipazione ad alcuni soci recedenti, e l’Agenzia aveva contestato il mancato assoggettamento a tassazione di tale utilizzo, senza tuttavia considerare che la società aveva provveduto ad affrancare il saldo medesimo ai sensi della legge 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).
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