RIVALUTAZIONE DI TERRENI APRE I BATTENTI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/01/2013

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 4 del 05/01/2013 pag. 21


Classificazione:

Leggi collegate:
L. 228 (24-12-2012) - Legge di Stabilità GU. 29.12 so. 213

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Riaperta fino al 30 giugno 2013, per effetto della legge di stabilità (comma 473 dell'articolo 1), la possibilità di affrancare le plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli

Si deve peraltro trattare di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (e quindi non è possibile rivalutare terreni che si acquistino successivamente) da:
a) persone fisiche, che non agiscono nell'esercizio di attività d'impresa (anche l'usufruttuario può effettuare la rivalutazione, perché, in caso di cessione, se ne ricorrono i presupposti, questi realizza una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 Tuir);
b) società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
È opportuno rammentare che la facoltà di rivalutare il valore di acquisto dei terreni edificabili è utile al fine della riduzione o dell'annullamento della plusvalenza tassabile in occasione di una cessione a titolo oneroso delle aree in questione (ai sensi dell'articolo 67 del Tuir).
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