Rivalutazione mercati regolamentati nessun rimborso agli eredi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/01/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2024


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Il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva solo a seguito di una seconda procedura operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene


Corte di cassazione con l’ordinanza n. 31263 dello scorso 9 novembre.

Gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione di quote di partecipazione in una società, laddove abbiano effettuato una seconda rivalutazione e pagato la relativa imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448/2001, non diventano titolari del diritto al rimborso di quanto versato dal de cuius con la prima rivalutazione.

Tale diritto sorge solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene.

Gli eredi di quest’ultimo divengono quindi titolari delle quote affrancate dal de cuius e, per effetto della seconda rivalutazione, contraggono una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo, con conseguente esclusione del diritto al rimborso.

Corte di cassazione con l’ordinanza n. 31263 dello scorso 9 novembre.

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