RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON SEMPRE VANTAGGIOSA Cessione aree senza «simulazione»

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/01/2018

Autore: Meneghetti Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/01/2018


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La proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2018, non sempre è vantaggiosa


Terreni: l’articolo 68, c. 2 del Tuir, all’ultimo periodo prevede che per i terreni acquisiti per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, cioè il valore dichiarato di fini della imposizione indiretta che in base all’articolo 14 del Dlgs 346/1990, il valore dell’immobile ai fini dell’imposta di successione o donazione è quello di mercato.

Da tener presente che l’imposizione indiretta di successione o donazione è soggetta alla franchigia per trasferimenti a favore di parenti in linea retta, pari a un milione di euro, quindi in molti casi il trasferimento avviene senza alcun prelievo fiscale.

Quote in successione: in base all’articolo 68, c 6 del Tuir, la partecipazione viene valorizzata in capo all’erede con lo stesso imponibile rilevante ai fini dell’imposta di successione. L’articolo 16 del Dlgs 346/1990 stabilisce che il valore della partecipazione va computato considerando il valore del patrimonio netto contabile derivante dall’ultimo bilancio pubblicato oppure, in caso di assenza di tale obbligo (ad esempio, le società di persone), dall’inventario redatto.

Partecipazioni ricevute in donazione, art. 68, c 6 del Tuir, il valore fiscalmente riconosciuto in capo al donatario è il medesimo di quello riconosciuto in capo al donante.

Diversamente dall’ipotesi della successione ereditaria, siamo qui in presenza di una assoluta continuità nella determinazione del valore fiscalmente

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