Firmando per l’Associazione scatta la responsabilità solidale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/01/2026
Secondo la Cassazione, chi agisce per conto di un’Asd, anche solo sottoscrivendo l’iscrizione a un campionato, può rispondere personalmente dei debiti verso l’erario
Colui che sottoscrive la domanda di partecipazione di un’associazione sportiva dilettantistica al relativo campionato di calcio assume la responsabilità per i debiti dell’ente, come prevede l’articolo 38 del codice civile. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025.
La norma del codice civile sopra richiamata prevede espressamente che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
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