Ruoli >100mila compensabili se la rateazione è rispettata

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/06/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/06/2024


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La società, che ha rateizzato i debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con le rate, può compensarli con i crediti d’imposta, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi.


l’Agenzia delle entrate risposta n. 136 del 20 giugno 2024.

L’istante chiede se la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali (articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006) non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione e, a prescindere dall’accoglimento di una istanza di rateazione, per i crediti derivanti da bonus edilizi (ex articolo 119 del Dl n. 34/2020), ceduti (articolo 121, stesso Dl).

Nel giungere all’anticipata conclusione, l’Agenzia evidenzia innanzitutto, che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 121 del Dl Rilancio, introdotto dal decreto “Agevolazioni” (Dl n. 39/2024), a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”. Stabilisce, inoltre, che dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, Dl n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Entrambe le disposizioni richiamate, osserva l’Amministrazione, non sono ancora in vigore nel nostro ordinamento, la prima, infatti, attende un emanando “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024. In più non è stato abrogato l'articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento.

Non sono ancora in vigore, ma ciò che risalta è la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

A questo punto, l’Agenzia conclude che alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del Dl n. 78/2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Inoltre, aggiunge che, ponendo un divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100mila euro ­ con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione ­ il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

Infine, l’Agenzia ricorda che l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai “bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10mila euro, sarà regolamentato da parte dell'emanando decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 121, comma 3-bis, del Dl n. 34/2020.

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