SANTORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/11/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 25/11/2022


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Dalla bozza della legge di bilancio 2023 viene riproposta art. 38 la sanatoria delle irregolarità formali


ART. 38. (Regolarizzazione irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al [31 ottobre 2022], possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro [200] per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il [31 marzo 2023] e il [31 marzo 2024].

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al [31 ottobre 2022], oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

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