SCADENZE DI AGOSTO LE REGOLE SULLA PROROGA AL 20 Proroga anche per i ravvedimenti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/10/2015
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/10/2015 pag. 19
Chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, direzione centrale accertamento, ufficio riscossione, con una nota inviata agli uffici delle Entrate il 30 settembre 2015.
La proroga di Ferragosto dal 1° al 20 agosto vale per tutti i pagamenti da fare con il modello F24, compresi i ravvedimenti e le somme dovute a seguito di concordato, definizione agevolata e conciliazione.
Per l'agenzia delle Entrate, la proroga di Ferragosto, che si applica ai tributi, contributi e premi, vale anche per le somme, comprese le sanzioni, dovute a seguito:
- della conciliazione giudiziale, ART. 48 del dlgs. 546/1992;
- del concordato e delle definizioni agevolate delle sanzioni previste dal dlgs 218/1997;
- delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, art 2, comma 2 e 3, c 1, del dlgs 462/1997;
- del ravvedimento, art 13, del dlgs 472/1997;
- irrogazione sanzioni, art 16, dlgs 472/1997;
- irrogazione immediata di sanzioni, art 17, dlgs472/97
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