SCADENZE IL RINVIO SECONDO LA BOZZA DEL DL. LIQUIDITÀ'
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/04/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 08/04/2020
Meccanismo contorto che potrebbe richiedere un enorme dispendio di energie per sapere se si ha diritto al rinvio
Per quanto riguarda la proroga delle scadenze per goderne bisogna rispettare dei requisiti da verificare sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.
Superata le verifica del mese di marzo sono prorogati i versamenti di aprile, superata la verifica di aprile saranno prorogati i versamenti di maggio. Le tabelle che seguono chiariranno meglio il meccanismo che oseremmo definire perverso.
Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di aprile 2020
Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di maggio 2020
Verificate queste condizioni (mese per mese), sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti scadenti rispettivamente a marzo e aprile, relativi a:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
- liquidazione dell’IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.
I versamenti sospesi anziché in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 potranno anche essere versati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
ATTENZIONE: NELLA NOTTE FRA L'8 E IL 9 E' STATA PUBBLICATA LA VERSIONE DEFINITIVA CON MODIFICHE TRA LE QUALI L'ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO AI RICAVI SOSTITUITI COL FATTURATO - SEGUE NUOVA INFORMATIVA
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