Servizi su scambi internazionali: le novità Iva della legge europea
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/05/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/05/2019
Legge del 03/05/2019 n. 37 pubblicata il 10.5.2019 interviene sulle regole di non imponibilità sui servizi ai trasporti, non più richiesto l'assoggettamento a IVA.
La legge europea 2018 interviene sulla disciplina Iva applicabile ai servizi di trasporto e spedizione connessi agli scambi internazionali, modificando in più punti l’articolo 9, primo comma, Dpr 633/1972 (articolo 11, legge 37/2019).
In particolare, il legislatore modifica le condizioni richieste per l’applicazione del regime di non imponibilità di tali prestazioni.
La nuova disciplina
Per consentire il superamento della procedura di infrazione, l’articolo 11 della legge europea 2018 modifica l’articolo 9, primo comma, numeri 2 e 4, Dpr 633/1972, sostituendo il riferimento all’assoggettamento a imposta con il riferimento all’inclusione nella base imponibile.
In questo modo, quindi, adeguandosi alla normativa europea:
- le spese di trasporto relative all’importazione di beni sono non imponibili a patto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non sono state assoggettate a Iva in dogana all’atto dell’importazione.
Oggetto di modifica è anche il numero 4-bis del primo comma dell’articolo 9 (servizi accessori relativi alle spedizioni) dal quale viene eliminato il riferimento alle “piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile”.
Per effetto della nuova versione della disposizione, quindi, sono non imponibili i servizi accessori relativi alle spedizioni tout court, sempreché i relativi corrispettivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 e ancorché la stessa non sia stata assoggettata a imposta.
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