SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI FAQ ISPETTORATO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/01/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/01/2022
Professionisti e prestazioni professionali non sono interessate, altri casi il procacciatore, venditore porta a porta, enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche
Ispettorato nazionale del lavoro Nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti.
Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell’11 gennaio u.s. l'ispettorato fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.
I chiarimenti, sono riportati sotto forma di FAQ, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
Tra le varie esclusioni I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
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