Soggetti UE Rimborso IVA per l'attività svolta in Italia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/07/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2024
Le tempistiche stabilite sono il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali e il 30 settembre del medesimo anno per quelli annuali
La possibilità di recuperare l'eccedenza Iva, generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, decade una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'', disciplinata dall'articolo 38-bis2 del decreto Iva (il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali).
È quanto emerge dal chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 147 dell'11 luglio 2024, con la quale vengono ribaditi alcuni punti chiave della normativa riguardante l’attività degli operatori comunitari in Italia.
Si ricorda, ad esempio, che l’attribuzione con effetto retroattivo della partita Iva italiana è possibile solo se effettuata entro un ''termine ragionevole'' dalla data di realizzazione della prima operazione di acquisto.
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