SOSPENSIONE DEI TERMINI FISCALI PER PAUSA FERIALE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/07/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2017


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Il contenzioso tributario va in vacanza dal 1° al 31 agosto. La pausa riguarda anche i versamenti da comunicazioni di irregolarità (fino al 4 settembre)

Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/1969, come modificato dall’articolo 16, comma 1, Dl 132/2014).
Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.
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