I termini processuali compreso reclamo e mediazione sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1, legge 742/69).
La sospensione riguarda anche i termini del contenzioso tributario, pure in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4, Dlgs 546/1992).
Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:
Bisogna distinguere due ipotesi:
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I termini processuali compreso reclamo e mediazione sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1, legge 742/69).
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Il contenzioso tributario va in vacanza dal 1° al 31 agosto. La pausa riguarda anche i versamenti da comunicazioni di irregolarità (fino al 4 settembre)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Novità del 2017 riguarda la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per le richieste degli uffici dell’agenzia delle Entrate, che, perciò, beneficeranno di una pausa estiva di 35 giorni.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale nr. 1/2017 del 10/01/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Cumulabilità dei termini di sospensione legati alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (90 giorni ex articoli 6 e 12 del Dlgs 218/97) con la sospensione feriale
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/11/2016Recensione di Roberto Castegnaro
È ancora irrisolta la questione dell’applicazione della sospensione feriale rispetto al procedimento di adesione all’accertamento (accertamento con adesione)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2016Recensione di Roberto Castegnaro
L 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, vale anche per il processo tributario.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Dopo la sospensione dei termini processuali (da quest’anno ridotti da 46 a 31 giorni, così come determinato dall’articolo 16 del Dl 132/2014), a partire dal 1° settembre riparte la giustizia
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/08/2015Recensione di Roberto Castegnaro
La nuova sospensione feriale dei termini processuali coinciderà con tutto il mese di agosto a partire dal 2015.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Il termine per impugnare un provvedimento è di 60 gg. tuttavia tali termini sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Ratio nr. 8-9/2004 del 14/07/2004 pag. 43Recensione di Roberto Castegnaro