"Sostegni-ter" - fondo ad hoc per i commercianti al dettaglio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/02/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2022
I nuovi contributi a fondo perduto riservati alle imprese con ammontare di ricavi 2019 non superiore a due milioni di euro e riduzione del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a due anni prima
200 milioni di euro la dotazione, per il 2022, del “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti maggiormente incisi (articolo 2, Dl 4/2022).
Le somme sono attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (la concessione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) ovvero, se non più vigenti quelle norme emergenziali, del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.
Beneficiari e requisiti
Le risorse messe a disposizione sono destinate alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 2007 indicati in tabella.
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Possono accedere alla misura di sostegno gli esercenti che, contemporaneamente:
- nel 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro
- nel 2021, hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (a tal fine, vanno considerati i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir).
Inoltre, al momento in cui presentano la domanda per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono:
- avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività indicate in tabella
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la normativa europea (articolo 2, punto 18, regolamento Ue 651/2014), con le eccezioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001).
Ammontare del contributo
L’aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:
- il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
- il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
- il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.
L’importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Accesso su richiesta
Le imprese interessate a ricevere il Cfp dovranno produrre istanza al ministero dello Sviluppo economico, indicando il possesso dei necessari requisiti con apposite dichiarazioni sostitutive. La richiesta andrà presentata, esclusivamente in via telematica, entro i termini e con le modalità che saranno individuati da un successivo provvedimento attuativo del Mise. Questo fornirà indicazioni anche in merito alle verifiche e ai controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese nonché al recupero delle somme erogate in caso di revoca per rilevata assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare.
La corresponsione del contributo non è subordinata alla previa verifica della fedeltà fiscale (articolo 48-bis, Dpr 602/1973 né della regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
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