Start up innovative dal Mimit i chiarimenti sulle nuove regole
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/08/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2025

Con la circolare 72022, le indicazioni sull’attestazione dei nuovi requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito delle recenti novità legislative
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una circolare del 29 luglio 2025, ha fornito alcune indicazioni sull’iscrizione e sul mantenimento dello status di start up innovativa alla luce delle modifiche introdotte recentemente dalla legge n. 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023).
Il documento di prassi ministeriale, in primo luogo, fa un quadro sulle rilevanti novità intervenute sulla normativa di riferimento.
La legge n. 193/2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023) ha infatti innovato la disciplina sotto diversi aspetti.
La prima novità riguarda la modifica alla definizione delle start up innovative, che devono rientrare fra le Piccole e medie imprese, secondo i criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
Riguardo ai nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese da parte delle start-up innovative, la circolare specifica che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Mimit, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
L’oggetto sociale della start up, inoltre, deve essere innovativo, per cui tra le novità è stata prevista l’esclusione delle attività di agenzia o di consulenza in via prevalente. Proprio a questo proposito, la circolare fornisce indicazioni sul perimetro della definizione sia di “consulenza” sia di “agenzia”.
Il riconoscimento dello status di start up, quindi, e i relativi benefici sono legati alla tecnologia, alla ricerca o a processi innovativi applicati al proprio settore. Al riguardo la circolare precisa che per le start up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge n. 193/2024, che svolgono attività di consulenza e agenzia, non si procederà alla cancellazione immediata dalla sezione speciale ma avranno la possibilità di dimostrare il possesso del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
La circolare fornisce dei chiarimenti anche sulla permanenza nel registro speciale, di durata ordinaria pari a tre anni. La nuova disciplina prevede un’estensione di due anni se l’impresa raggiunge almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl n. 179/2012, come spese in ricerca e sviluppo, ottenimento di almeno un brevetto. È possibile un’estensione per ulteriori periodi di due anni se vengono rispettati determinati criteri, come l’aumento di capitale o l’incremento dei ricavi (articolo 2-ter Dl 179/2012).
Per queste estensioni, la circolare dettaglia le modalità e le tempistiche di attestazione dei requisiti richiesti.In particolare, Riguardo alla conferma dei requisiti dei commi 2bis e 2ter, la circolare distingue due casistiche In base alla data di iscrizione della società nella sezione speciale.
La prima è per nuove iscrizioni a partire dal 18 dicembre 2024: l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria ai fini dell’estensione della permanenza oltre i tre anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio. Qualora non provveda alla presentazione della dichiarazione di conferma, la start-up viene cancellata per decorrenza del termine.
Come deducibile dalla normativa, continua la circolare, per le nuove iscritte può esserci corrispondenza tra la pratica di conferma dei requisiti di cui al comma 2 e 2-bis. Per via del combinato disposto dell’articolo 25, comma 2, lettera d) e dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo, le imprese che si iscrivono per la prima volta alla sezione speciale dopo due o più anni dal momento della costituzione societaria, decadono dallo status di startup innovativa allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), che avviene necessariamente prima della scadenza dei 3 anni di iscrizione, rendendo non applicabili i commi 2-bis e 2-ter.
La seconda riguarda le imprese iscritte prima del 18 dicembre 2024, per cui vige una regola hoc: se l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese è più vecchia di 18 mesi, per adeguarsi ai requisiti hanno fino a 12 mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, se è più recente i mesi per allinearsi diventano 6. I termini di 12 mesi e 6 mesi rispetto all’iscrizione in sezione speciale sono perentori per cui sono escluse le domande oltre tali termini. Qualora la start-up non provveda ad inoltrare la dichiarazione per la permanenza tempestivamente, le Camere sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione per decorrenza del termine.
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