Stop agli aiuti per il Covid nei modelli Redditi e Irap
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/07/2021
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/07/2021
Le indennità detassate non vanno indicate neanche nel prospetto aiuti di Stato - Le dichiarazioni già presentate non vanno rettificate
Avvertenza dell’agenzia delle Entrate pubblicata il 27 luglio elimina la richiesta in dichiarazione redditi e irap dei dati relativi ai contributi e alle indennità erogati per il Covid-19.
Imprese e professionisti, che hanno ricevuto i contributi e le indennità non devono quindi riportare i relativi estremi e importi nei quadri di determinazione del reddito e nel modello Irap e non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato.
Testo dell'avvertenza
L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP
(i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.
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