Stop alle cartelle fino al 31 dicembre le faq di Riscossione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/10/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/10/2020
Attività di riscossione sospesa fino al 31 dicembre 2020.
Lo prevede il Dl n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020. Per chiarire le novità appena introdotte, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito le risposte ai quesiti più frequenti. Tra le principali misure varate dal provvedimento, per agevolare cittadini ed imprese nella difficile situazione epidemiologica, emerge, quindi, il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle che il precedente decreto “Agosto” aveva fissato al 15 ottobre 2020, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020 che consiste nel mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, anziché cinque rate.
A causa dell’emergenza Covid-19, Agenzia delle entrate-Riscossione invita i cittadini e le imprese ad utilizzare i servizi online presenti sul sito internet e sull’app Equiclick, e avvalersi dell’assistenza del Contact Center (060101). A disposizione dell’utenza ci sono anche gli indirizzi di posta elettronica che l’Agenzia ha appositamente attivato per le situazioni urgenti e ai quali ci si può rivolgere allegando alla richiesta un documento di riconoscimento. I canali di assistenza online e via email sono preferibili in questo difficile frangente rispetto agli sportelli che tuttavia restano aperti su appuntamento.
Ecco in dettaglio alcune delucidazioni contenute nelle Faq relative alle “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” appena emanate.
Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi
Il Dl n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) e nei successivi decreti “Rilancio” (Dl n. 34/2020) e “Agosto” (Dl n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
Stop a notifiche e pignoramenti
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Rateizzazioni, decadenza a 10 rate
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “definizione agevolata delle risorse Ue”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Dl n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Crediti Pa, pagamenti senza verifiche
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
Rottamazione e “saldo e stralcio”
Il Dl n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della "rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il Dl n. 34/2020. Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
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