Successioni e donazioni la fiscalità del “legato di genere”

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/07/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2023


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Per gli eredi, la base imponibile del tributo è costituita dal valore netto dell’asse determinato al netto dei legati. A tale regola non si sottrae neanche quello di genere, per lo più pecuniario


Con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del “legato di genere”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta della disposizione testamentaria che attribuisce a un soggetto, il legatario (onorato), un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore: l’ipotesi più frequente riguarda legati aventi a oggetto una somma di denaro (legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

Nella circolare odierna, l’Agenzia opera un puntuale inquadramento civilistico dell’istituto, richiamando la disciplina concernente le diverse tipologie di legato previste dall’ordinamento.
In particolar modo, affronta la distinzione tra il legato “di specie”, riguardante la proprietà di una cosa specificamente determinata o altro diritto appartenente al testatore, con riferimento al quale la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del de cuius, e il legato di genere, evidenziando che quest’ultimo, in base all’articolo 653 del codice civile, ha per oggetto una cosa determinata soltanto nel genere, fattispecie in cui l’onerato è tenuto a una prestazione a favore del legatario che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato.

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