Sulle Cfc l’Italia sceglie la tassazione nominale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/02/2016

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/02/2016


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Controllate estere. Dall’Ocse accento sul prelievo effettivo

Gli Stati a fiscalità privilegiata non saranno più individuati nominativamente con un decreto ministeriale (si veda il Dm 21 novembre 2001), ma con un criterio generale riscontrabile caso per caso: ossia la tassazione nominale nello Stato estero, anche conseguente all’applicazione di regimi speciali, deve risultare inferiore al 50% di quella applicabile in Italia. L’unica eccezione è rappresentata dagli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (See) con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni per i quali risulterà applicabile esclusivamente la cosiddetta Cfc white list (articolo 167, comma 8-bis, del Tuir). È quanto emerge dal nuovo articolo 167, comma 4, del Tuir nella versione modificata dalla stabilità
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