TASSAZIONE DIVIDENDI ALLA PERSONA FISICA SEGUITO RIDUZIONE ALIQUOTA IRES DA 27,5 A 24%

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/09/2017

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 08/09/2017


Classificazione:

img_report

D.M. 26.5.2017 Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze


Utili percepiti da PF. per partecipazioe in società di capitali residenti sono tassati al: 26% ritenuta d'imposta se partecipazione non quaificata. Se partecipazione qualificata, sono imponibili al 40% se prodotti fino al 2007, al 49,72% se prodotti dopo fino al 31.12.2016, al 58,14% se prodotti dopo. si presumono distribuiti gli utili più vecchi. Per coprire le perdite si considerano distribuiti gli utili più recenti.
Nel caso in cui il percettore degli utili sia un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%. I dividendi a partec. qualificate non sono soggetti a R.A. se i socio certifica la qualificazione della partecipazione o che percepisce in regime d'impresa.


PLUSVALENZE

L'art. c. 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l'imponibilità per il 58,14% delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate dall'1.1.2018 che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 68 c. 3 del TUIR (ossia, che rientrano tra i redditi diversi).

Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente all'1.1.2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Le plusvalenze su partecipazioni non qualificate, invece, non sono interessate dal DM e restano soggette all'imposta sostitutiva del 26%.



Indietro