Tax credit prodotti energetici 2022, esteso l’ambito della comunicazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2023


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Le regole già emanate per altri bonus e periodi possono allargarsi al tax credit concesso alle imprese agricole e della pesca, per il terzo trimestre 2022


Le disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale del 16 febbraio scorso, in tema di crediti maturati a fronte di spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, che ha approvato il modello per comunicare l’ammontare degli stessi (vedi articolo, sono estese anche al credito d’imposta a favore delle imprese agricole e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante, effettuato nel terzo trimestre 2022.

Lo stabilisce il provvedimento del 1° marzo 2023, con il quale vengono approvate e allegate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

A differenza degli altri interessati, che per trasmettere il modello devono utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, i contribuenti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita Iva, devono inviarlo all’indirizzo Pec cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.
Il modello, debitamente compilato, deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d’imposta o dal suo rappresentante. In alternativa, può essere siglato con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo Pec insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario appositamente delegato.

Tutto questo perché, con il provvedimento dello scorso 16 febbraio, in particolare è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022. Ma l’articolo 15, comma 1-quinquies, del Dl n. 198/2022, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del Dl n. 115/2022, prevedendo che la richiamata comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, le disposizioni attuative del provvedimento del 16 febbraio 2023 possono essere sono estese al credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti concesso alle imprese agricole e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

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