TAX FREE IVIE E IVAFE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2024


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Beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli fuori del territorio doganale dell’Ue, immobili e c/c all'estero


Dal 1° febbraio 2024 è fissato a 70 euro il valore minimo delle cessioni “tax free shopping”, vale a dire le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Ue, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Ue, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'Iva (tax free). 

Dal 2024, inoltre, passa all’1,06% l’aliquota ordinaria dell’Ivie – cioè l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero - e al 4 per mille annuo l’Ivafe – vale a dire l’imposta dovuta sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal Dm 4 maggio 1999.

Le novità sono contenute nel Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) rispettivamente all’articolo 1 comma 77  e all’articolo 1 comma 91 e più precisamente dispongono:

  • il comma 77, che a decorrere dal 1° febbraio 2024 si riduca da 154,95 euro a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori Ue, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Ue, oltre il quale non è dovuto il pagamento dell'Iva
  • il comma 91 che dal 2024 si aumenti dallo 0,76 all’1,06 per cento l’Ivie e dal 2 al 4 per mille annuo l’Ivafe.

Le novità per le cessioni di beni destinati all'uso personale

Il legislatore, con le disposizioni inserite al comma 77 della legge di bilancio in esame è intervenuto con l’intento di sostenere la filiera del turismo nazionale e aumentare l'attrattività turistica italiana a livello internazionale.

Dal 1° febbraio 2024, la norma fissa a 70 euro il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Ue di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea, che possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva.

La disposizione interviene sull’articolo 38-quater, comma 1, del Dpr n. 633/1972, che disciplina le cessioni senza pagamento dell'imposta se effettuate a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea aventi come oggetto beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità. Le cessioni oggetto dell’agevolazione sono quelle aventi un complessivo importo, comprensivo dell’Iva, superiore a 300mila lire (equivalenti a 154,95 euro).
Il comma 77 interviene proprio sull’importo delle cessioni tax free, riducendo da 154,95 a 70 euro l’importo delle cessioni agevolate, ovvero quello oltre il quale non è dovuto il pagamento dell'Iva.

Le novità in materia di Ivie e Ivafe

La legge di bilancio 2024 modifica, grazie alle disposizioni indicate all’articolo 1, comma 91, la tassazione prevista sul valore degli immobili situati all’estero e sulla detenzione all’estero di prodotti finanziari (conti correnti e libretti di risparmio).
Parliamo rispettivamente dell’Ivie, cioè l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’Ivafe, l’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati, come detto, dal Dm 4 maggio 1999.

La manovra dispone l’aumento dell’aliquota dell’Ivie – per equipararla all’aliquota massima prevista per l’Imu relativa agli immobili tenuti a disposizione in Italia – e, al contempo, aumenta l’aliquota dell’Ivafe.
Nello specifico l’articolo 1, comma 91, della citata legge aumenta:

  • dallo 0,76 all’1,06% l’Ivie
  • dal 2 al 4 per mille annuo l’Ivafe.

Pertanto, alla luce di quanto detto, dal 2024, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, dovranno versare un’imposta sul loro valore pari al 4 per mille annuo – calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
Le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero, dovranno versare l’imposta sul valore di questi immobili nella misura dell’1,06% - calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno in cui c’è stato il possesso. Ai fini del valore degli immobili da prendere come riferimento è importante tenere presente che esso  cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile, a tal fine rimandiamo ai chiarimenti già forniti nella circolare n. 28/E/2012.

Ricordiamo infine che, dal 2020, sono soggetti passivi delle imposte in esame, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto “monitoraggio fiscale” (Dl  n. 167/1990).

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