TAX FREE SHOPPING ALTRI CHIARIMENTI SULLA NOTA DI ACCREDITO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/07/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/07/2019
Nella procedura semplificata prevista per la modifica in diminuzione il contribuente deve essere in grado di dimostrare la corrispondenza tra il recupero Iva effettuato e l’operazione originaria
Nuove precisazioni sulle corrette modalità di variazione dell’Iva nei casi per cessioni di beni superiori a 154,94 euro a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione (articolo 38-quater Dpr n. 633/1972). Lo comunica l’Agenzia con la risoluzione n. 65/E del 10 luglio 2019.
Quesito
Con la risoluzione n. 58/E dell’11 giugno 2019 (vedi articolo “Tax free shopping: tagliando semestrale. Emissione delle note di variazione”) l’Agenzia aveva fornito chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione dell’Iva nei casi di cessioni di beni superiori a 154,94 euro a soggetti non residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione (articolo 38-quater Dpr n. 633/1972). A nuove richieste di chiarimento, l’Agenzia risponde con la risoluzione n. 65/2019. In particolare, la questione riguarda se l’emissione di una nota di variazione, prevista dall’articolo 26 del decreto Iva, tramite la procedura OTELLO 2.0, risulti indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’Iva (articolo 38-quater, comma 1), quanto in quelle di diritto al rimborso dell’imposta applicata (articolo 38-quater, comma 2).
Parere delle Entrate
Nell’ipotesi in cui, a valle dell’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta di un’operazione aumenta per qualsiasi motivo (articolo 26, comma 1), la fatturazione delle operazioni inerenti il maggior ammontare deve rispettare le disposizioni degli articoli 21 e seguenti.
Questa previsione trova espressa applicazione anche nelle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater, comma 1, del Dpr n. 633/1972, ossia di importo superiore a 154,94 euro, compreso di Iva, in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, che effettuano acquisti di beni per loro uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Ue.
In caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la rivalsa e consegnata al cessionario, recante il visto che attesta l’uscita dal territorio dell’Unione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine (terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).
La regolarizzazione deve essere effettuata a mezzo nota di variazione in aumento e tramite il sistema OTELLO 2.0. Inoltre, l’operazione deve avvenire singolarmente, con una nota per ogni fattura emessa, senza possibilità di emettere documenti fiscali “cumulativi”, come già chiarito nella risoluzione n. 58/2019.
Il discorso cambia per le variazioni in diminuzione, previste dall’articolo38-quater, comma 2, del decreto Iva.
Nel caso in cui, infatti, il bene è ceduto con applicazione dell’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta per rivalsa a condizione che il suo acquisto sia portato fuori dai confini Ue entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente la fattura vistata dalla Dogana entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, a testimonianza del trasferimento della merce fuori dalla Comunità europea.
Il cedente recupera l’Iva rimborsata al suo cliente tramite semplice annotazione della variazione nel registro degli acquisti. In tale ipotesi, dunque, non è prevista l’emissione di alcun documento autonomo che certifichi la variazione in diminuzione e non occorre, di conseguenza, alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.
La procedura, naturalmente, sottintende che il contribuente, in caso di controlli, sia in grado di dimostrare la legittimità della variazione e soprattutto l’indubbia corrispondenza tra l’operazione originaria registrata e risultante dalla fattura e la variazione effettuata.
La risoluzione chiarisce, infine, che possono costituire prova valida anche i documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), se consentono di collegare in maniera certa e inequivocabile l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio della Comunità europea e alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.
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