Tax free shopping, istruzioni per la validazione unica delle fatture
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/05/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/05/2026
Le dogane indicano le regole del processo semplificato per il rimborso dell’Iva agli acquirenti extra Ue presso lo sportello di un intermediari.
I turisti usufruiscono di uno speciale regime fiscale, in base al quale le vendite di beni a clienti con domicilio o residenza fuori dei confini dell’Unione europea, per un importo complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 70 euro, destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali fuori dai confini Ue, possano essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater del decreto Iva).
Nel caso in cui il cedente non applichi l’agevolazione, il viaggiatore può chiedere il rimborso dell’Iva pagata.
L’imposta sarà restituita dall’esercente stesso, quest’ultimo, a sua volta, potrà recuperare il tributo tramite annotazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del decreto Iva).
Ora con la determinazione n. 248879 del 29 aprile pubblicata il 5 maggio, l’Agenzia delle dogane, nell’ambito delle semplificazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in tema di tax free shopping, ha fornito alcune istruzioni sulle modalità di validazione unica delle fatture rilasciate allo stesso acquirente extra Ue, al momento dell’uscita dal territorio doganale.
In particolare, le regole riguardano i casi in cui il processo sia attivato dal cessionario (il turista estero) presso gli sportelli gestiti da uno degli intermediari incaricati del rimborso dell’Iva.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026.
Indietro


