tax free shopping sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/12/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/12/2019


Classificazione:

img_report

Nuovi chiarimenti col principio di diritto 25/2019


L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 25/2019, ritorna sul tema dello sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea (articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972). Tale articolo (modificato dall’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 che ha introdotto l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping), prevede che: “Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine”. Al comma 2 lo stesso Dl prevede che “Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro.
 
Con il principio di diritto in esame, l’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni:
1) i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla Ue e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese
2) i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale. L’Agenzia sottolinea che un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto all’uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conseguenza, esclude il beneficio in questione (vedi anche risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998)
 3) per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, Iva inclusa) sia stata superata occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente” (vedi articolo 48 del regolamento Ue n. 282/2011)
4) la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata con fattura in formato elettronico, tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization):
a) senza pagamento dell'Iva, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 Dpr n. 633/1972, laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla Ue
b) con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr n. 633/1972). In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari.
 
Alla luce del quadro esposto, l’Agenzia chiarisce che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati nei punti 1), 2) e 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ipotesi in cui la soglia si ritiene superata solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.
In tale ambito, inoltre, non è ammesso il beneficio per le prestazioni di servizi.
 

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro