Terreni e patecipazioni rivalutabili fino al 30 giugno

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/01/2013

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 358 del 29/12/2012 pag. 17


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L. 228 (24-12-2012) - Legge di Stabilità GU. 29.12 so. 213

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Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni. Art. 1, comma 473, della legge di stabilità 2013

I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette.
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