Terreni e patecipazioni rivalutabili fino al 30 giugno
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/01/2013
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 358 del 29/12/2012 pag. 17
Classificazione:
Leggi collegate:
L. 228 (24-12-2012) - Legge di Stabilità GU. 29.12 so. 213
Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni. Art. 1, comma 473, della legge di stabilità 2013
I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette.
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