TESTO E NOVITÀ' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/01/2026
Pubblicata nella GU. Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)
E' la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Come da tradizione un mega articolo di 973 commi e altri 20 articoli di corollario finale nella sezione II approvazione degli stati di previsione, più vari allegati, una manovra da 22 miliard.
Saranno necessari provvedimenti attuativi, 107 sono quelli previsti.
La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Di seguito le disposizioni di interesse fiscale.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)
Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:
- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.
Anche per l’anno 2026, inoltre, si estende l’esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (comma 14)
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.
Misure in favore delle imprese del settore agricolo (comma 15)
Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):
- 100 per cento, fino a 10mila euro
- 50 per cento, superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.
Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)
Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.
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