Transfer pricing metodo del costo maggiorato

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/02/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/02/2025


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Il criterio viene utilizzato in caso di attività produttive, quando l’impresa associata fornisce prodotti semilavorati su commessa, e in caso di prestazioni di servizi infragruppo


Si ricorda che la disciplina del transfer pricing, disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha come scopo quello di riportare le transazioni infragruppo al principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle).

Quest’ultimo è il principio internazionale che i Paesi membri dell'Ocse hanno stabilito debba essere utilizzato a fini fiscali per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale principio è esposto nell'articolo 9 del Modello di convenzione fiscale dell'Ocse, che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali che vincolano i Paesi membri dell'Ocse ed un numero crescente di Paesi non membri nei seguenti termini:

“(Allorché) le due imprese (associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.

Il predetto articolo 9 è fondamentale nella best practice internazionale in materia di transfer pricing, disponendo che le relazioni commerciali o finanziarie tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale devono riflettere le condizioni di libero mercato che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti. Nel caso in cui il principio dell’arm’s lenght principle non venga rispettato, l’articolo 9 legittima gli Stati ad effettuare rettifiche agli utili inclusi dall’impresa associata nella base imponibile ai fini della tassazione.

Il capitolo II delle Linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e per le Amministrazioni fiscali (versione di gennaio 2022) prevede diversi metodi con i quali determinare la conformità delle transazioni infragruppo al criterio di libera concorrenza e tali metodi possono essere suddivisi in due macro categorie, i metodi tradizionali da un lato, tra cui rientrano il metodo del confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita ed il metodo del costo maggiorato, ed i metodi reddituali dall’altro lato, tra cui rientrano il metodo della ripartizione degli utili ed il metodo del margine netto della transazione.

Il metodo del costo maggiorato

Questo metodo costituisce una delle modalità utilizzabili nel transfer pricing per determinare i prezzi di trasferimento.

Questa tipologia di metodo  si basa sull’analisi dei costi sostenuti dal fornitore di beni o servizi nel corso di una transazione controllata con un acquirente collegato. 

Nel dettaglio, il valore di libera concorrenza della transazione in essere tra il produttore/prestatore ed il cessionario/committente del gruppo è pari alla somma tra il costo sostenuto dal primo per l’acquisizione dei fattori produttivi ed il margine lordo calcolato su tali costi.

Caratteristiche del metodo

Il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method) è definito dalle Linee Guida dell’Ocse come un metodo che “considera innanzitutto i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Un’appropriata percentuale di ricarico relativa al costo di produzione (cost-plus mark-up) viene poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Il risultato di tale operazione può essere considerato come prezzo di libera concorrenza della transazione controllata originaria.”

Il valore di libera concorrenza della transazione in essere tra il produttore/prestatore ed il cessionario/committente del gruppo è pari alla somma tra il costo sostenuto dal produttore/prestatore per l’acquisizione dei fattori produttivi ed il margine lordo calcolato su tali costi. Le criticità che si riscontrano nell’applicazione di tale metodo sono legate, da un lato, alle modalità di determinazione del costo di produzione e, dall’altro, all’identificazione della percentuale di ricarico o mark-up.

Tale metodo viene utilizzato in caso di attività produttive, laddove l’impresa associata fornisca, su commessa, prodotti semilavorati, ed in caso di prestazioni di servizi infragruppo.

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