Trasferimento in favore dei figli effettuati nell’ambito dei procedimenti di separazione e imposta di registro

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/04/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/04/2017


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Agevolazione applicabile alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio

“tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (…) sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (articolo 19, legge 74/1987 – circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.1). La Corte costituzionale, peraltro, ha esteso il beneficio fiscale anche al procedimento di separazione (cfr sentenza 202/2003). Sotto il profilo oggettivo, l’esenzione è applicabile agli accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi, ma anche ad accordi aventi a oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.
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