Trasporto internazionale, esenzione Iva più stretta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/12/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2021
Non imponibili solo i servizi forniti a esportatori, importatori o destinatari
Per adeguarsi alla sentenza Ue 29 giugno 2017 (C-288/16), il decreto fisco-lavoro integrato in sede di conversione, modifica l’articolo 9 del Dpr 633/72 prevede che 1° gennaio 2022, le prestazioni di trasporto internazionale di beni di cui al n. 2 dell’articolo 9 potranno godere del regime di non imponibilità solo se rese all’esportatore, al titolare di un regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere.
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