Usucapione e agevolazioni prima casa da dichiarare nei tempi giusti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/01/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/01/2026
Nel caso di sentenza che accerta tale forma di acquisto della proprietà, per beneficiare dell’imposta di registro ridotta è necessaria una dichiarazione ad hoc entro il termine della sua registrazione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30925 del 25 novembre 2025, ha chiarito che, qualora l’acquisto di un immobile avvenga attraverso una sentenza dichiarativa di usucapione, le dichiarazioni per fruire del beneficio “prima casa” devono essere rese necessariamente con riferimento alla predetta sentenza e non oltre la registrazione della stessa. Infatti, non assumono alcuna validità le generiche dichiarazioni di voler fruire dell’agevolazione fiscale espresse in precedenti e diversi atti.
Il fatto
Al centro della vertenza vi era un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con cui l’Agenzia delle Entrate riteneva non applicabile l’aliquota agevolata del 2%, in luogo del 9% per l'acquisto della prima casa. Il trasferimento di proprietà derivava da una sentenza del Tribunale di Napoli che dichiarava l’acquisto del bene a titolo di usucapione. In particolare, il contribuente aveva manifestato la volontà di fruire dei benefici relativi alla prima casa in una precedente dichiarazione di successione ma, secondo l’ufficio, non era utile una manifestazione di volontà formulata in un momento precedente e ad altri fini, dovendo la dichiarazione essere riferita all'atto di acquisto del bene e non oltre la registrazione della sentenza, poiché la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione andava effettuata con riferimento alla data della sentenza di usucapione. Dopo due sentenze di merito sfavorevoli alla posizione dell’Erario, che ritenevano accettabile la dichiarazione del contribuente in quanto comunque intervenuta prima della registrazione della sentenza di usucapione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
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