UTILIZZO DEL PLAFOND ESCLUSO NEL REVERSE CHARGE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/04/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/04/2019


Classificazione:

img_report

Principio di diritto n. 14/2019 - Non può usare il plafond l’esportatore abituale che in esecuzione di un contratto di appalto “acquisisce” un immobile


L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale,per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa.

In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

Non potranno beneficiare del plafond,invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile(reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972.

In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro