Utilizzo dell’Ace innovativa in caso di esercizio ultrannuale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/03/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/03/2023
Una società con periodo d’imposta di durata ultrannuale, che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 che comporta quindi la spettanza dell’Ace innovativa per l’anno solare 2022
Faq 30 marzo 2023, sull’agevolazione introdotta dall’articolo 19 del Dl n. 73/2021.
Una società con periodo d’imposta di durata ultrannuale, che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 - 31/12/2021), che comporta quindi la spettanza dell’Ace innovativa per l’anno solare 2022, per indicare correttamente i dati nel modello Redditi Sc 2023 e fruire comunque del beneficio, dovrà:
- determinarne l’ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello Redditi Sc 2022
- riportare l’agevolazione così calcolata, per la quota non “trasformata” in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello Redditi Sc 2023
- indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all’Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.
Il quesito è originato dal fatto che l’agevolazione prevista dall’Ace innovativa, con rendimento nozionale al 15%, è limitata al “periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020”.
Nel caso di una società con periodo d’imposta di durata ultrannuale che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 - 31/12/2021), il periodo d’imposta per il quale spetta l’agevolazione è il 2022.
Il modello Redditi Sc 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, non consente di indicare nel quadro Rs i dati per calcolare il beneficio, non essendo più in vigore per tale annualità. L’agevolazione, pertanto, è riconosciuta ordinariamente per il solo periodo d’imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d’imposta 2022.
Nel caso particolare descritto nel quesito, tuttavia, la società non poteva fruire dell’agevolazione per il periodo d’imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall’articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l’anno solare 2022.
La società quindi chiede le modalità di compilazione del modello per fruire del beneficio, chiarite dall’Agenzia con l’apposita risposta alla Faq.
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