«Vecchi» rimborsi: visto di conformità senza limiti di tempo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2015


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Per i «vecchi rimborsi» la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa può essere sanata mediante presentazione di un’autonoma attestazione

Importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 35/E/2015, che consente anche alle richieste di rimborso superiori a 15mila euro, presentate prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore delle nuove regole), ma non ancora eseguite, di evitare la prestazione della garanzia regolarizzando il visto di conformità. La retroattività della norma sull’esecuzione dei rimborsi Iva si è subito scontrata con il limite che le richieste di rimborso (annuali e trimestrali), presentate prima del 13 dicembre 2014, non contemplavano il visto di conformità ai fini dell’erogazione del rimborso. L’apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione alternativa, era infatti prevista solo per la compensazione “orizzontale” dei crediti Iva superiori a 15 mila euro emerg
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