Vendite di beni tramite marketplace la comunicazione entro il 31 ottobre

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/10/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/10/2019


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Obbligati sono i soggetti come Amazon gestori di una sorta di “centri commerciali” online


Coloro che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica – vale a dire un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi – la vendita a distanza di beni, importati e non, nel perimetro dell’Unione europea, devono trasmettere, trimestralmente, in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020. È la prima comunicazione e va fatta entro il prossimo 31 ottobre.
L’adempimento, infatti, introdotto quest’anno dal decreto crescita (articolo 13, comma 1, Dl n. 34/2019), è a regime e la prossima scadenza fa da apripista.
La norma, in realtà, prevede che l’invio dei dati avvenga entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del decreto (30 aprile 2019) ma, in sede di prima applicazione, la scadenza da rispettare è, come detto, il prossimo il 31 ottobre. Entro questa data, inoltre, dovranno essere trasmessi anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio  e il 30 aprile 2019.

La regola generale
La disposizione normativa richiamata, dunque, stabilisce, per questi contribuenti che mettono in contatto cedenti e compratori, l’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, i dati relativi ai fornitori di beni che abbiano realizzato, grazie alla loro intermediazione, almeno una vendita nel periodo di riferimento. L’adempimento, articolato in pochi e semplici passaggi, è stato messo a punto, sul fronte operativo, da un provvedimento delle Entrate del 31 luglio scorso (vedi articolo “Vendita tramite piattaforme digitali: le regole per la trasmissione dei dati”) e può essere effettuato direttamente o tramite intermediari utilizzando i servizi telematici (Entratel/Fisconline) e i software di controllo disponibili sul sito dell’Agenzia.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si possono identificare direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Nel dettaglio, le tre informazioni, di cui l’ultima opzionale, da trasmettere con cadenza trimestrale, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, sono:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale se esistente e l’indirizzo di posta elettronica
  • il numero delle vendite realizzate in Italia

e, per queste,

  • l’ammontare complessivo del prezzo di vendita o il prezzo medio di vendita.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati relativi ai fornitori dei beni venduti trasforma il soggetto passivo in debitore d’imposta, a meno che il “mediatore” non dimostri l’avvenuto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto da parte del fornitore o documenti, in caso di dati incompleti, di aver attivato le misure necessarie per la corretta rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma digitale.

Identikit di un “soggetto passivo”
Ma quali sono, in concreto, i contribuenti tenuti alla comunicazione? È bene specificarlo, in quanto il variegato universo della Rete possiede certe peculiarità non così facilmente intuibili. Si tratta, in pratica, dei “gestori” di una sorta di “centri commerciali” online, che mettono in vetrina prodotti diversi, di differenti marchi e di svariati fornitori. Tali operatori attraverso le piattaforme elettroniche facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue: è questa la caratteristica che consente di individuare i “titolati” alla trasmissione della comunicazione.

I dati al sicuro
Le informazioni trasmesse tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni, nel rispetto dei diritti di riservatezza del contribuente. Il trattamento dei dati acquisiti è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate, e la sicurezza è garantita da misure di controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Le informazioni sono conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.

Il perché transnazionale della comunicazione
Il legislatore, con l’introduzione dell’obbligo comunicativo, ha in sostanza chiesto la collaborazione di questi “intermediari” per contrastare l’evasione Iva nel campo degli scambi commerciali a distanza, recependo in tal modo le indicazioni contenute nell’articolo 2 della direttiva Ue 2017/2455.

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