Per determinare l’acconto sono previsti due metodi di calcolo:
lo «storico» basato sui dati dell’anno precedente;
il «previsionale» basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto.
L’acconto è dovuto per l’anno in cui si versa in percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente.
L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente – al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto – è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires
La disciplina relativa agli acconti IRPEF ed IRES scadenti al 30 novembre è contenuta nel c. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, la stessa prevede che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP. Particolari disposizioni sono previste per chi si avale dei regimi fiscali della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale.
Metodi di calcolo
Metodo storico: è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente;
Metodo previsionale: è effettuato utilizzando come riferimento dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso
Mancano ancora indicazioni sulle modalità di calcolo dell’acconto per chi ha aderito al Cpb 2024-25
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/06/2026Recensione di Roberto Castegnaro
Per gli acconti d’imposta non assume mai rilievo il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato.
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/06/2026Recensione di Roberto Castegnaro