Per determinare l’acconto sono previsti due metodi di calcolo:
lo «storico» basato sui dati dell’anno precedente;
il «previsionale» basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto.
L’acconto è dovuto per l’anno in cui si versa in percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente.
L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente – al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto – è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires
La disciplina relativa agli acconti IRPEF ed IRES scadenti al 30 novembre è contenuta nel c. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, la stessa prevede che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP. Particolari disposizioni sono previste per chi si avale dei regimi fiscali della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale.
Metodi di calcolo
Metodo storico: è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente;
Metodo previsionale: è effettuato utilizzando come riferimento dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso
Analisi delle modalità di calcolo e versamento della seconda rata degli acconti dovuti per il 2003.
Autore: Jannaccone Mario Fonte: Settimana Fiscale nr. 43 del 20/11/2003 pag. 12Recensione di Roberto Castegnaro
Esame dettagliato degli obblighi di versamento degli acconti ai fini delle II.DD.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 42 del 17/11/2003 pag. 6568Recensione di Roberto Castegnaro