Affitto della poltrona

L'affitto della poltrona o della cabina si concretizza nell’esercizio delle attività di due imprese nella stessa sede, tale situazione deve essere documenata da un contratto in base al quale il titolare dell’impresa di acconciatura o di estetica concede in uso all’impresa utilizzatrice, a titolo oneroso, una parte dell’immobile nel quale esercita la propria attività.

Il rapporto è regolato dall’art. 1615 del Codice Civile (Gestione e godimento della cosa produttiva) e rientra nelle disposizioni relative all’affitto.

Nel contratto è opportuno regolare in modo preciso i rispettivi obblighi in particolare prevedendo:

  • la durata e l'eventuale recesso anticipato.
  • le cause che legittimano il titolare del salone o studio a risolvere anticipatamente l'accordo;
  • l’esatta individuazione della parte dei locali concessa in uso.
  • l'individuazione esatta della poltrona (non una generica scambiabile)
  • l’eventuale utilizzo di prodotti e di attrezzature.
  • la misura del canone d’affitto concordato e le modalità di pagamento
  • eventuale rimborso delle spese per utenze, le cui fatture resteranno intestate al titolare del salone/studio;
  • eventuali spese condominiali,
  • orari di apertura e i giorni di utilizzo;
  • altre clausole che garantiscano il buon nome del titolare del salone e i rapporti con la clientela.

Saranno da individuare le rispettive responsabilità, sul piano civile, nei rapporti con gli enti e la pubblica amministrazione.

Il contratto, infine, deve precisare che i contraenti agiscono ognuno in posizione autonoma, escludendo la subordinazione.

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