L’art. 71 del RD 30.3.1942 n. 318 (“disposizioni di attuazione del c.c.”) stabilisce i requisiti che devono possedere gli amministratori condominiali per poter assumere detto incarico (es. possesso dei diritti civili, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ecc.).
Con il DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità' per la formazione degli amministratori di condominio nonché' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.
l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, si deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione iniziale (72 ore) con successiva formazione periodica annuale (15 ore).
Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica.
Sono esonerati dagli obblighi di formazione sia iniziale che periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile vale a dire coloro che hanno la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, anche se non ivi residenti.
Il decreto ministeriale n. 140/2014 ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”.
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Amministratore senza requisiti, la nomina non si può impugnare
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/06/2021Recensione di Roberto Castegnaro
In previsione l'istituzione presso il ministero della Giustizia, del registro pubblico degli amministratori condominiali e/o immobiliari
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Più difficile cambiare l'ammnistratore ma regole più precise.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 327 del 26/11/2012 pag. 9Recensione di Roberto Castegnaro
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E' la comunicazione che l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato deve inviare all’anagrafe tributaria, contenente le informazioni degli interventi edilizi
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Per il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 ottobre 2015, firmata dal presidente della XIII Sezione, Marco Manunta)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/10/2015 pag. 50Recensione di Roberto Castegnaro
Risposta del MISE
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
La Direzione Regionale Entrate della Liguria ha risposto alle domande del Sole 24 Ore
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Inserto allegato al quotidiano dedicato al condomino
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/11/2021Recensione di Roberto Castegnaro
La trasformazione che la riforma (legge 220/2012) ha apportato alla disciplina del condominio ha inciso in modo particolare sulle regole riguardanti l'amministratore.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 30 del 29/01/2014 pag. 26Recensione di Roberto Castegnaro
La legge 220/2014 ha introdotto l’obbligo per l’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/12/2014 pag. 45Recensione di Roberto Castegnaro