L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale previa domanda di autorizzazione da presentare all’ufficio delle Entrate competente indicando il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si richiede l’autorizzazione.
Sulla fattura dei soggetti “abilitati” andrà riportata la dicitura «imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642 del 1972», oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
Riguarda i contribuenti, i quali hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro