La branch exemption (Bex), introdotta nel nostro ordinamento dal D.lgs 147/2015 ("decreto internazionalizzazione"), è un’opzione che esenta utili e perdite delle stabili organizzazioni estere di imprese italiane dalla tassazione domestica, facendo scontare le imposte solo nel Paese estero di localizzazione.
Condizione essenziale è che la filiale estera non sia situata in Stati o territori a fiscalità privilegiata secondo le regole contenute nell’articolo 168-ter, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986).
Questa norma - al netto del refuso che rimanda alle “vecchie” black list soppresse dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 142, legge 208/2015) - sottopone l’applicabilità dell’opzione al test del livello di tassazione nominale (tax rate nominale inferiore al 50% di quello italiano), oppure alla presenza di alcune esimenti.
Una volta superati i test - sostanzialmente volti ad assicurare che non si intenda perseguire un indebito risparmio fiscale, si deve comunicare la scelta in dichiarazione.
Come si esercita l’opzione
Per esercitare l’opzione per la Bex in presenza di black branch è sufficiente compilare il quadro FC del modello Redditi per le società di capitali, segnalando nella casella denominata «Articolo 168-ter, comma 4» se per le stabili organizzazioni all’estero ricorrono le esimenti.
Con provvedimento 28 agosto 2017 sono stabilite le regole di determinazione dell’imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l’opzione per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini Ires che Irap.
La Bex è un’opzione che esenta utili e perdite delle stabili organizzazioni estere di imprese italiane dalla tassazione domestica, facendo scontare le imposte solo nel Paese di localizzazione.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/09/2017Recensione di Roberto Castegnaro