La disciplina Iva prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (Iva inclusa), superiore a 154,94 euro IVA compresa, destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater, Dpr 633/1972).
L'acquisto deve essere fatto da un commerciante al dettaglio;
L'acquirente o turista extra Ue: deve essere un soggetto privato domiciliato o residente in un altro Stato extra Ue;
I beni agevolati sono quelli destinati all’uso personale del viaggiatore o di eventuali suoi familiari non viaggiatori gli stessi sono stati meglio identificati con la risoluzione n. 58/1997.
In particolare: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; - piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico; - articoli sportivi; - oggetti di oreficeria e di gioielleria; - apparecchi radiotelevisivi ed accessori; - alimentari; - giocattoli; - computer ed accessori; - strumenti ed accessori musicali; - apparecchi di telefonia; - cosmetici; - accessori per autoveicoli; - prodotti alcolici e vitivinicoli.
La risoluzione prevede in linea generale che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell'agevolazione in questione, devono comunque essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale.
Il visto a prova dell’uscita delle merci non è più fornita dal timbro da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da Otello 2.0.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Interfile Fiscale del 23/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro