Tax free shopping: le regole per la fatturazione elettronica

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/05/2018

Autore: De Juliis Patrizia Fonte: Agenzia Entrate del 24/05/2018

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Dal 1.9.2018 obbligo di fattura elettronica per le cesssioni a soggetti extraUE di beni destinati all’uso personale per un importo complessivo (Iva inclusa), superiore a 155 euro.


Dal 1° settembre 2018 il “tax free shopping” obbliga alla fattura elettronica. Con la determinazione n. 54088/RU, siglata ieri dall’Agenzia delle dogane, di concerto con l’Agenzia delle entrate, sono state definite le regole operative in vista dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. Inoltre, sempre ieri, con la nota n. 54505/RU, le Dogane hanno adottato anche le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0.

Il software OTELLO 2.0
A seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle dogane ha realizzato (Otello 2.0). Il programma garantisce l’interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture e le condizioni per la piena operatività su tutto il territorio nazionale.


Per l’utilizzo del software Otello 2.0 è necessario accreditarsi utilizzando le credenziali Spid o la Carta nazionale dei servizi.

Quindi, sono fissate le modalità con cui viene messa a disposizione dei cessionari extra Ue la documentazione per ottenere, al punto di uscita dal territorio nazionale, il codice di visto digitale che consente il rimborso dell’imposta.
Viene inoltre ridefinita la procedura per lo sgravio dell’Iva ex articolo 38-quater, Dpr 633/1972:

  • il cedente emette fattura elettronica e trasmette a Otello 2.0 il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione, poi viene messo a disposizione del cessionario il documento elettronico con il codice che certifica l’avvenuta acquisizione
  • la prova che le merci sono uscite dal territorio viene fornita dal cessionario non più tramite timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana, ma attraverso il codice di visto digitale generato da Otello 2.0
  • nel caso in cui l’uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese. 

I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi a Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata per consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. All’Agenzia delle entrate sono trasmesse anche le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping.


Fra i punti di maggiore interesse, vi è la previsione secondo cui l’uso della versione aggiornata del software Otello è disponibile, in ambiente di esercizio, fin da oggi, quindi prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 1° settembre 2018. Secondo le disposizioni contenute nel documento di ieri, da oggi infatti sono disponibili i servizi informatizzati, assicurando la gestione presso tutti i punti di uscita non solo delle fatture tax free emesse in modalità elettronica, ma anche di quelle cartacee emesse sino al 31 agosto 2018.
 
Infine, con la nota n. 54505/RU, vengono impartite le istruzioni operative per l’utilizzo di Otello 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo) e si ribadisce che a, partire dal 1° dicembre 2018, tutte le operazioni tax free sono trattate esclusivamente con Otello 2.0 a eccezione delle fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano.



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