I compensi degli amministratori vanno rilevati per competenza economica, quindi si rilevano i compensi maturati ancorché non ancora corrisposti.
Dal punto di vista fiscale il compenso degli amministratori è fiscalmente deducibile per cassa (al momento del pagamento art. 95 c. 5 nuovo TUIR), si applica tuttavia il criterio di cassa “allargato” vale a dire che i compensi si considerano corrisposti e parimenti percepiti nel periodo d’imposta, anche se materialmente pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Se l’amministratore è titolare di partita IVA e il compenso viene inquadrato come reddito professionale, la deduzione per la società avverrà con lo stretto criterio di cassa a nulla rilevando l'eventuale corresponsione entro il 12 di gennaio.
Se lo statuto della società prevede la possibilità di attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili in misura percentuale, il tutto deve essere confermato con verbale dell'assemblea dei soci. Se viene attribuita tale partecipazione anche questo costo sarà fiscalmente deducibile nell'esercizio di effettivo pagamento (deduzione per cassa) ancorché non imputati a conto economico.
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Compenso, TFM e/o distribuzione degli utili?
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Sulla prova della congruità del compenso a carico del contribuente.
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