Tutti i condomìni sono sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2007, devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973). Tranne il caso dei bonifici parlanti per ristrutturazioni ecc. soggetti alla ritenuta dell'8% da parte delle banche.
Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, a pena dell’applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L'articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del DPR. n. 605/73, prevede che gli "amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Sul tema vedi anche Ris. 67/2018.
Provvedimento prot. n. 48597/2019 che proroga l'invio dati per detrazioni fiscali
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/02/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro "AC- Comunicazione degli amministratori di condominio" presente nei modelli di dichiarazione Redditi e 730.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/09/2018Recensione di Roberto Castegnaro
PROROGA DAL 28 FEBBRAIO AL 7 MARZO
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2017Recensione di Roberto Castegnaro