Condominio e Fisco

Tutti i condomìni sono sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2007, devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973). Tranne il caso dei bonifici parlanti per ristrutturazioni ecc. soggetti alla ritenuta dell'8% da parte delle banche.

Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, a pena dell’applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L'articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del DPR. n. 605/73, prevede che gli "amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Sul tema vedi anche Ris. 67/2018.

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13 recensioni.

CONDOMINIO PIU' TEMPO PER LE COMUNICAZIONI DETRAZIONI

Provvedimento prot. n. 48597/2019 che proroga l'invio dati per detrazioni fiscali

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/02/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


AMMINISTRATORI DI CONDOMIONIO ESONERO OBBLIGHI DICHIARATIVI

Chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro "AC- Comunicazione degli amministratori di condominio" presente nei modelli di dichiarazione Redditi e 730.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/09/2018

Recensione di Roberto Castegnaro