Conferimento a realizzo controllato

L’art. 177, comma 2, del TUIR, prevede il regime fiscale del conferimento di partecipazioni col benefico del c.d. “realizzo controllato”.

Questa disposizione prevede che, le azioni o quote ricevute, con conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. (oppure lo incrementa a seguito di un obbligo statutario o di legge), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Rileva, quindi, l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario per determinare la plusvalenza in capo al conferente.

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13 recensioni.

Realizzo controllato anche per l’apporto di partecipazioni

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Sulla recente risposta 9/2026 che ha confermato la possibilità che l’apporto di partecipazioni, in luogo del conferimento, possa essere effettuato, in regime di realizzo controllato.

Autore: Holzmiller Enrico Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/07/2026

Recensione di Roberto Castegnaro


Realizzo controllato con minus, stop a penalizzazioni permanenti

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Il nuovo testo, più semplice e razionale, risolve le incertezze interpretative

Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/08/2026

Recensione di Roberto Castegnaro


LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL D.LGS OMNIBUS

Testo della relazione illustrativa al correttivo omnibus n. 148/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/08/2026

Recensione di Roberto Castegnaro